Art. 8.
(Conferenza nazionale dei Garanti).

      1. È istituita la Conferenza nazionale dei Garanti, con sede presso il Garante nazionale.
      2. Della Conferenza nazionale dei Garanti fanno parte il Garante nazionale e i Garanti regionali.
      3. La Conferenza nazionale dei Garanti si riunisce almeno ogni tre mesi su iniziativa del Garante nazionale. Si riunisce, altresì, quando ne fanno richiesta non meno di tre Garanti regionali, salvo che si tratti di dirimere una delle questioni indicate all'articolo 9, comma 1, lettera b), nel qual caso è sufficiente la richiesta anche di un solo Garante regionale.